FAMIGLIA

Famiglia


 La famiglia è un piccolo grande mondo con diritti, doveri, regole e vincoli da condividere tra coniugi o compagni di vita, genitori e figli. Ma anche un universo da gestire al meglio, cercando di far coincidere i tempi del lavoro con le esigenze dei propri bambini e ragazzi. Qui di seguito verranno riportati alcuni approfondimenti su temi quali : l'unione del vincolo matrimoniale, il momento in cui questo si scioglie con la separazione e il divorzio,figure alle quali ci si può rivolgere per mediare eventuali conflitti. E anche  informazioni utili su opportunità e agevolazioni: assegni di maternità, assegni al nucleo familiare con tre figli minori e sostegni economici per le famiglie numerose e a basso reddito.

Il  matrimonio

Il matrimonio è contemplato dalla Costituzione Italiana tra i diritti e i doveri dei cittadini. In particolare nell’articolo 29 si legge: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Poi all’articolo 31, si specifica che: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".La coppia può scegliere di legarsi nel vincolo del matrimonio sia con rito civile che religioso. La scelta della modalità è comunque libera, molto personale e relativa a ogni individuo. Qualunque rito si scelga per celebrare il matrimonio, tra quelli riconosciuti dallo Stato italiano, la legge non fa distinzione tra i coniugi che  godono degli stessi diritti e doveri.Fedeltà, assistenza morale e materiale, condivisione dell’abitazione e dei bisogni fondamentali della famiglia, l'educazione dei figli sono solo alcuni dei diritti - doveri che i coniugi devono rispettare.

La separazione

Giuridicamente, la separazione consiste nell'interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di reciproco rispetto e di assistenza  in presenza di un coniuge economicamente più debole. Esistono tre tipi di separazione : consensuale, giudiziale e di fatto. La separazione consensuale fra coniugi, prevista dall’articolo 158 del codice civile, si ha per accordo delle parti, quando cioè i coniugi sono d'accordo su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso, il tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione.Nella procedura della separazione consensuale, entrambi i coniugi devono rivolgersi a un legale, che può anche essere lo stesso per entrambi, il quale prepara un ricorso da presentare al tribunale nel quale sono contenuti tutti gli accordi presi dai due coniugi.Il tribunale, letto il ricorso, fissa un'udienza, alla quale i coniugi devono comparire personalmente e nella quale il giudice ha il dovere di tentare una riconciliazione. Successivamente, il tribunale si pronuncerà, emettendo un decreto di omologazione di quanto deciso in sede di udienza e conferendo piena efficacia agli accordi raggiunti e quindi alla separazione legale.
Se non si perviene ad un accordo tra i coniugi, questi dovranno contattare un legale che si rivolgerà al giudice, sempre presso il tribunale civile, e si avvierà la procedura di separazione giudiziale.Questo tipo di separazione (prevista dall’articolo 151 del codice civile) è quella pronunciata dal tribunale, al quale uno dei due coniugi si è rivolto, quando non si è riusciti a trovare un accordo su tutte o una parte delle questioni economiche e personali attinenti la famiglia: come ad esempio l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento. In tal caso, si instaurerà una vera e propria causa legale.La procedura della separazione giudiziale prevede che uno dei due coniugi si rivolga a un legale il quale, sentite le sue ragioni, può cercare degli accordi con l'altro coniuge, oppure può direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda.Il Presidente del tribunale fissa, con un decreto, il giorno in cui i due coniugi dovranno comparire. In tale udienza, i coniugi devono presentarsi personalmente davanti al Presidente del tribunale, il quale li sentirà prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.Se la conciliazione non riesce, il Presidente del tribunale può emanare dei provvedimenti temporanei e urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale. Inoltre, nomina un giudice istruttore, fissando la prima udienza. Davanti al giudice istruttore si svolgerà una vera e propria causa civile. Al termine della quale, il tribunale emanerà la sentenza di separazione. Inoltre, il giudice, su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
Infine, i coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. E' questo il caso della separazione di fatto. Questo tipo di separazione si ha quando, indipendentemente da una richiesta giudiziale, le parti decidono di separarsi senza alcuna formalità, di comune accordo. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico.

La riconciliazione
Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi. Questa deve avvenire in modo espresso e, quindi, si deve pervenire ad un accordo formale. Il giudice non si deve pronunciare, ma deve prendere atto, con un documento formale, della avvenuta riconciliazione, che fa cessare automaticamente gli effetti della separazione legale.

Il divorzio

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza a seguito di valutazione, da parte del giudice che accerti la concreta impossibilità di una riconciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste e qui di seguito riportate.

Si può fare richiesta di divorzio quando

  • è stata pronunciata con sentenza definitiva la separazione giudiziale fra i coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale
  • un coniuge è stato condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge...)
  • uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio
  • il matrimonio non è stato consumato
  • è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso

La procedura di divorzio

La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale o giudiziale.

Quando c’è un accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge che intende divorziare può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio  con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il Presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal Presidente del tribunale. Successivamente il presidente del Tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi davanti allo stesso.In seguito al divorzio vengono meno tutti i doveri coniugali tranne l’obbligo di assistenza materiale ed economica. Il tribunale infatti può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e, per ragioni obiettive, non possa provvedervi.

Affidamento dei figli in caso di divorzio

In seguito al divorzio rimangono immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore che ha in affidamento i figli. La sentenza di divorzio ha infatti precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli. In questo caso è importante ricordare che il Parlamento ha modificato l'articolo 155 del codice civile, che introduce nuove disposizioni in merito alla separazione dei genitori e l'affido dei figli.Le "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" . Tra le norme introdotte rientra anche il dovere del giudice, al momento della separazione, di garantire il "diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Qualora, nell'interesse dei minori, non si possa procedere all’affidamento congiunto, si procedere all’affido esclusivo.Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione, sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, salva diversa disposizione del Tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni importanti che riguardano quest'ultimo.Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto o alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento congiunto si ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto di convivere con i figli. L'affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono affidati alternativamente e quindi per periodi prestabiliti a uno o all'altro coniuge.Il coniuge al quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro mantenimento.


Il ruolo del mediatore familiare

La fase della separazione e del divorzio nella vita di una famiglia è un momento molto delicato, che va affrontato nel migliore dei modi, cercando di ridurre al minimo traumi e stress, in particolare in presenza di figli minori. Una figura importante a cui i coniugi possono rivolgersi e il mediatore familiare. Il mediatore familiare è un esperto nella gestione dei conflitti, è imparziale e non dà giudizi. Il suo compito consiste nell’aiutare la coppia a riaprire, in uno spazio neutro, i canali di comunicazione interrotti dal conflitto.Ponendosi in una posizione neutrale, il mediatore non si permette di giudicare l’adeguatezza delle proposte dei genitori e non fornisce la risposta ai problemi, ma si limita a favorire forme di collaborazione stimolando i partner nell’esplorazione di soluzioni innovative e personalizzate.Grazie a tale clima positivo e idoneo alla collaborazione ed al rapporto empatico instaurato con la coppia, egli potrà accompagnare e sostenere ciascun genitore nella ridefinizione della propria identità personale e nella negoziazione delle questioni relative alla separazione, affinché essa avvenga nel modo più sereno possibile.Si tratta, dunque, di un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in caso di separazione o di divorzio con l'ausilio di un terzo, il mediatore familiare, che opera affinché la coppia riacquisti la capacità di esercitare la responsabilità genitoriale.Presuppone il riconoscimento dell'altro come interlocutore privilegiato e si attua in autonomia dal contesto giudiziario.


Per ulteriori approfondimenti

"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"  http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm 
 

 

Proposta di legge http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/propleg116.asp 

 

Assegni per il  nucleo familiare con tre figli minori http://www.inps.it/newportal/default.aspx?itemdir=6598

 

Assegno di maternità http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b6449%3b6450%3b6478%3b6479%3b6480%3b&lastMenu=6480&iMenu=1&iNodo=6480&p4=2

 

Bonus famiglia  http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=151385&v=2&c=291&t=1